Sito della Medicina di Gruppo di Trissino e Castelgomberto
Esenzioni socio sanitarie
Area riservata per le esenzioni
ESENZIONE PER REDDITO - ETA' E01 (ex 7R2)
INFORMAZIONI ESENZIONI PER CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE
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Dal febbraio 2026 l’attuale esenzione per reddito 7R2 verrà rinominata L01; restano invariati requisiti, modalità di accesso e benefici, trattandosi di un aggiornamento del codice.
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Il certificato di esenzione per condizioni socio-economiche attesta il diritto all’esenzione dal ticket (e, ove previsto, alle prestazioni odontoiatriche). L’esenzione è riconosciuta al momento del pagamento solo se il codice è indicato in ricetta/impegnativa.
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L’esenzione 7R2/L01 (minori di 6 anni o maggiori di 65 con reddito familiare < €36.151,98) ha validità annuale con scadenza 31 marzo; il rinnovo è spesso automatico tramite MEF, altrimenti va effettuato con autocertificazione entro tale data tramite Sistema TS, FSE, portale ULSS o sportello distrettuale.
I certificati per reddito (7R2→L01, 7R4, 7R5) sono di norma disponibili nel Fascicolo Sanitario Elettronico; se assenti, possono essere richiesti online o allo sportello.
L’esenzione per disoccupazione (7R3) va invece richiesta con autocertificazione e documentazione specifica.
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L’utilizzo dell’esenzione richiede che, al momento dell’impegnativa, permangano i requisiti di reddito e composizione del nucleo familiare; in caso contrario il certificato non è utilizzabile e va comunicata la perdita dei requisiti all’ULSS. Sono previsti controlli sulle autocertificazioni e, in caso di dichiarazioni non veritiere, recupero del ticket, sanzioni e spese.
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Altre info nel sito ufficiale ULSS8: https://www.aulss8.veneto.it/prestazioni/certificato-attestato-di-esenzione-per-condizioni-socio-economiche/
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Link modulistica: https://www.aulss8.veneto.it/prestazioni/certificato-attestato-di-esenzione-per-condizioni-socio-economiche/#allegati
Ulteriori Informazioni
CONDIZIONI DI LEGGE PER AVERE DIRITTO ALLA ESENZIONE DAL TICKET PER MOTIVI DI ETA’ – REDDITO – STATUS
1. Soggetto di età inferiore ad anni 6 o superiore ad anni 65 con reddito complessivo lordo del nucleo familiare fiscale non superiore nell’anno precedente a € 36.151,98
2. Soggetto di età superiore a 60 anni titolare di pensione al minimo e cioè di pensione da lavoro per aver versato il minimo di contributi previdenziali previsto dalla normativa vigente, ovvero di pensione integrata al minimo. Il titolare di pensione al minimo deve altresì appartenere ad un nucleo familiare fiscale avente reddito complessivo lordo dell’anno precedente inferiore a € 8.263,31 o inferiore a € 11.362,05 in presenza del coniuge, più € 516,46 per ogni figlio a carico. L’esenzione si estende anche ai familiari fiscalmente a carico.
3. Soggetto disoccupato con reddito complessivo lordo del nucleo familiare fiscale inferiore, nell’anno precedente, a € 8.263,31 o inferiore a € 11.362,05 in presenza del coniuge, più € 516,46 per ogni figlio a carico. Per disoccupato si intende il soggetto che ha perso un precedente lavoro ed è immediatamente disponibile ad assumerne un altro secondo modalità definite con il servizio competente. L’esenzione si estende anche ai familiari fiscalmente a carico.
4. Titolare di pensione sociale o assegno sociale e familiari fiscalmente a suo carico.
NUCLEO FAMILIARE Il nucleo familiare è costituito dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai familiari a carico e deve intendersi quello rilevante a fini fiscali e non anagrafici.
FAMILIARI A CARICO Sono i familiari per i quali spettano le detrazioni fiscali per i carichi di famiglia:
• coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
• figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati fino a 24 anni con reddito non superiore a € 4.000,00;
• figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati dai 25 anni ai 29 anni con reddito non superiore a € 2.840,51;
• figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati dai 30 anni con reddito non superiore a € 2.840,51 solo se disabili ai sensi della legge 104;
• ascendenti (genitori e nonni) purché conviventi, con reddito non superiore a € 2.840,51.
Con decorrenza dal 1/1/2025, e pertanto al fine delle presenti esenzioni fruite dal 1/1/2026, la legge 207/2024 ha escluso dalle detrazioni fiscali i figli dei figli, le nuore, i generi, i suoceri, i fratelli e le sorelle. I soggetti, pur conviventi, che dispongono di redditi propri e sono quindi tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini Irpef, costituiscono, con l’eccezione del coniuge, nuclei fiscali autonomi.
REDDITO COMPLESSIVO (rilevabile dai modelli Unico, 730, 740) Va considerato il reddito al lordo degli oneri deducibili, compreso il reddito prodotto all’estero. Sono da escludere i redditi a tassazione separata (arretrati di pensione, liquidazione).
DISOCCUPATO Chi ha perso un precedente lavoro dipendente o autonomo, è privo di impiego ed è immediatamente disponibile alla ricerca e allo svolgimento di una attività lavorativa secondo modalità definite con il servizio competente: ha rilasciato la DID in forma telematica sul portale ClicLavoroVeneto oppure ha inviato all’Inps la domanda di Naspi. Non è considerato titolare del diritto l’inoccupato, persona alla ricerca di prima occupazione. I soggetti collocati in mobilità sono equiparati ai disoccupati.
I soggetti collocati in Cassa Integrazone Guadagni CIG, sia essa ordinaria o straordinaria, non sono da considerarsi disoccupati. La condizione di disoccupato deve risultare al momento del rilascio della ricetta SSN.
PENSIONE AL MINIMO Chi percepisce la pensione di lavoro per aver versato il numero minimo di contributi previdenziali previsto dalla normativa vigente, ovvero la pensione integrata al minimo INPS. L’importo di tale integrazione è stabilito di anno in anno dalla legge.
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l’Azienda Sanitaria effettua controlli sulle autocertificazioni presentate. In caso di utilizzo dell’esenzione in mancanza dei requisiti stabiliti dalla normativa sopra descritti, viene richiesto il pagamento del ticket e della sanzione.




